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Obbligo PEC per amministratori di società

Obbligo PEC per amministratori di società

L’articolo 860 della legge di bilancio- pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 – stabilisce che i singoli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, formatisi a partire dal 1° gennaio 2025, devono dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.

Questa disposizione modifica l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 179/2012, il quale aveva già reso obbligatoria per le imprese individuali la registrazione della PEC nel Registro delle Imprese.

Dunque, dal 1° gennaio 2025, per ogni amministratore delle società – sia essa individuale o societaria – scatta l’obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Per mettere in pratica la disposizione normativa, saranno necessarie disposizioni attuative dettagliate, in particolare per le società che sono già registrate nel registro delle imprese, al momento quindi si resta in attesa delle note operative per poter procedere inoltre è necessario un chiarimento riguardo al fatto che debba essere comunicato l’indirizzo di un solo amministratore oppure di tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Una volta che il registro delle imprese avrà integrato la nuova normativa, tutti gli amministratori di società saranno tenuti a istituire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a segnalarlo per l’inclusione nella visura camerale dell’azienda.

Gli amministratori che già dispongono di un indirizzo PEC, magari perché gestiscono un’impresa individuale o un’attività professionale autonoma, non dovranno crearne uno nuovo, ma semplicemente notificare l’indirizzo esistente al registro delle imprese.

Per quanto riguarda gli amministratori che non possiedono ancora un indirizzo PEC, sarà necessario attivarne uno e comunicarlo al registro delle imprese del territorio di competenza.

Fonte eDotto.it

 

AGGIORNAMENTO DEL 15/03/2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Introduzione dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

 

La norma di cui all’articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Nessun dubbio si pone pertanto rispetto alla sua applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da questa data, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data.

E’ stata ora determinate l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla legge di bilancio 2025 anche alle imprese in forma societaria che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.

 

Il ministero delle imprese è del made in italy ha fissato il termine per l’adempimento, che consiste nella comunicazione al registro imprese delle pec personali degli amministratori di società, entro il 30 giugno 2025.

 

I soggetti obbligati sono: tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di persone e di capitali, comprese le società agricole.

Sono per cui invitati, gli amministratori di società srl/spa, gli amministratori o soci amministratori di snc ed i soci accomandatari di sas, i soci di società semplici, a dotarsi, se non già in possesso, di un indirizzo pec personale in modo da poter procedere alla comunicazione al registro imprese entro la scadenza prefissata, l’indirizzo pec non può essere lo stesso già comunicato ed attribuito nella visura camerale alla società. Aggiornamento del 20/03/2025 la PEC degli amministratori di una società potrà coincidere con quella della società stessa tale una semplificazione consentirà di gestire le notifiche e ridurre i costi.
 

 

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