Oneri detraibili in dichiarazione dei redditi: i nuovi limiti nella Legge di Bilancio
La legge di bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni IRPEF, limiti parametrati non solo al reddito complessivo ma anche al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare.
Per espressa previsione normativa non sono interessati dal taglio delle detrazioni le spese sanitarie nonché gli oneri per investimenti in start-up e PMI innovative.
Rispetto alle spese detraibili per quote annuali rilevano le rate riferite a ciascun anno, tuttavia le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 non saranno soggette ai nuovi limiti.
Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero dei figli
Dunque, il legislatore introduce un tetto alla spesa massima complessiva che può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Il comma 2 dell’art. 16-ter dispone che l’importo base ossia la spesa massima complessiva detraibile è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Tuttavia si tratta di un importo solo teorico posto che allo stesso va applicato uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico con età inferiore a 30 anni (si vedano le ulteriori modifiche apportate all’art 12 del TUIR).
La seguente tabella illustra i livelli massimi di spesa detraibile riconosciuti annualmente in base al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico, secondo quanto disposto dall’art. 16-ter, commi 2 e 3:
Reddito complessivo (euro) | Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente | Spesa massima detraibile (euro) |
75.000-100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 14.000 |
75.000-100.000 | Due figli | 0,85 | 11.900 |
75.000-100.000 | Un figlio | 0,70 | 9.800 |
75.000-100.000 | Nessun figlio | 0,50 | 7.000 |
Superiore a 100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 8.000 |
Superiore a 100.000 | Due figli | 0,85 | 6.800 |
Superiore a 100.000 | Un figlio | 0,70 | 5.600 |
Superiore a 100.000 | Nessun figlio | 0,50 | 4.000 |
Nota: I coefficienti e i livelli di detrazione massimi sono definiti ai sensi dell’art. 16-ter, commi 2 e 3. |
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Fonte MySolution