Aiuti di Stato
PUBBLICAZIONE ANCHE PER QUEST’ANNO SUL SITO INTERNET AZIENDALE/DI CATEGORIA
Previste sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti di Stato sul sito internet aziendale.
Si ricorda che in caso di omissione, la sanzione applicata è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2000 euro, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria che impone l’obbligo di pubblicazione.
In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dalla constatazione, è invece richiesta la restituzione integrale delle somme percepite.
In sede di conversione del decreto , si è disposto il rinvio della decorrenza delle sanzioni al 1° gennaio 2023.
La norma recita entro il 30 giugno di ogni anno i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet aziendale l’elenco degli aiuti di stato ricevuti nell’anno precedente. La proroga per quest’anno pospone l’obbligo al 1 gennaio 2023 sempre con riferimento agli aiuti percepiti nell’anno 2021 (con principio di cassa)
In mancanza di sito internet aziendale, la pubblicazione dovrà avvenire sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza o social network.
La proroga della disciplina sanzionatoria, che fa conseguentemente slittare in avanti la data ultima per il rispetto degli obblighi di trasparenza, non modifica le regole generali da tenere a mente, disciplinate dai commi da 125 a 129, articolo 1, della legge n. 124/2017.
Soggette all’obbligo di pubblicità sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da parte delle pubbliche amministrazioni.
Per effetto delle modifiche apportate dal dl crescita , l’obbligo ricorre esclusivamente se l’importo complessivo degli aiuti di Stato percepiti nel periodo considerato sia superiore a 10.000 euro.
In merito all’ambito soggettivo, l’obbligo si applica a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, ossia società di capitali e di persone, ditte individuali, associazioni, Onlus e fondazioni, comprese le cooperative sociali.
Si specifica che per le società di capitali che redigono il bilancio ordinario la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa .
L’obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria è invece espressamente previsto dall’articolo 1, comma 125-bis del decreto Concorrenza n. 124/2017 per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa.